
L’iscrizione al servizio sanitario nazionale è garantita allo straniero in possesso di :
· Permesso di soggiorno per lavoro (subordinato, autonomo, stagionale) o in attesa di occupazione;
· Permesso di soggiorno per motivi familiari (ex art 29 T.U.) o per famigliare di citt UE (dlgs 30/2007) o per famigliare di cittadino italiano entro il 2° grado (ex art 19 T.U.);
· Permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria o per “casi speciali”;
· Permesso di soggiorno per affidamento;
· Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE
· Permesso di soggiorno per “cure mediche – gravidanza” (ex art 19 T.U.)
L’iscrizione comporta gli stessi diritti e doveri del cittadino italiano.
L’iscrizione al servizio sanitario nazionale è volontaria per:
· i genitori ricongiunti ultrasessantacinquenni, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e per avere la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale. In alternativa è possibile attivare un’assicurazione sanitaria;
· i cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a 3 mesi, che non rientrano nelle categorie precedenti, sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, valido anche per i familiari a carico.
Se lo straniero non è iscritto al servizio sanitario nazionale deve pagare, per l’assistenza sanitaria, le tariffe previste dalle Regioni, salvo quanto previsto in materia sanitaria da accordi o convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia.
Gli stranieri irregolari possono accedere alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali.
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