
Indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro
Sia in caso di infortunio lavorativo (tranne che per l’infortunio domestico) che in caso di malattia professionale, l’INAIL eroga un’indennità per il periodo in cui non si possa lavorare a causa dell’infortunio o della malattia professionale. Tale indennizzo è pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e dal 91° giorno passa al 75% fino alla guarigione clinica del lavoratore.
Danno Biologico
In caso di postumi permanenti residuati a seguito di un infortunio lavorativo o di una malattia professionale, valutati tra il 6% ed il 15% l’INAIL eroga un indennizzo. Tale indennizzo viene calcolato in base all’età del soggetto al momento della ripresa lavorativa o della segnalazione di malattia professionale ed in base alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Può essere rivalutato una sola volta, entro i termini previsti per le revisioni
Per gli infortuni domestici, dal 01.01.2019 spettano 300,00 euro di indennizzo per chi ha un danno valutato tra il 6% ed il 15%.
Rendita INAIL Dal 25.07.2000, se l’infortunio o la malattia professionale hanno lasciato postumi permanenti tra il 16% e il 100%, l’INAIL riconosce una rendita mensile.
La rendita viene calcolata sulla retribuzione percepita l’anno precedente l’infortunio o la segnalazione di malattia professionale e sulla rendita si può aver diritto alle quote integrative per il coniuge ed i figli minorenni o maggiore studenti od inabili.
In caso di aggravamento dei postumi, in determinate scadenza (entro 10 anni per l’infortunio o 15 anni per le malattie professionali), può essere rivalutata.
Per gli eventi denunciati prima del 25 luglio 2000, l’INAIL ha erogato la rendita vitalizia per le menomazioni che presentavano un grado di inabilità permanente compreso tra l’11 e il 100%.
Per gli infortuni domestici, la rendita viene calcolata sul minimale di legge, non è revisionabile e non dà diritto alle quote integrative per i familiari.
Rendita ai superstiti, assegno funerario e speciale assegno continuativo mensile ai superstiti
Se il lavoratore rimane vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale o se la causa o concausa del decesso è dovuta ad un infortunio lavorativo o malattia professionale, agli eredi può essere riconosciuta dall’INAIL la rendita superstiti calcolata sul massimale di legge (tranne che per gli infortuni domestici che viene calcolata sul minimale).
Hanno diritto alla rendita ai superstiti:
· coniuge, nella misura del 50%;
· ciascun figlio (legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, adottivo), nella misura del 20%;
· ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, nella misura del 40%;
· genitori naturali o adottivi a carico (in mancanza di coniuge e figli) , nella misura del 20%;
· fratelli e sorelle conviventi a carico, nella misura del 20%.
Mentre per il coniuge non è necessario alcun requisito per ottenere la rendita, per le altre categorie devono essere rispettate particolari condizioni. Per quanto riguarda i figli:
· fino al 18° anno di età, la quota spetta a tutti i figli;
· fino al 21° anno di età i figli devono frequentare la scuola media superiore, vivere a carico e non avere un lavoro retribuito;
· fino al 26° anno di età, i figli devono frequentare un corso di laurea (non fuoricorso), vivere a carico e non avere un lavoro retribuito; · maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità;
· totalmente inabili: fino alla morte.
In caso di decesso del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale viene riconosciuto anche un assegno funerario INAIL, come contributo alle spese sostenute in occasione del funerale del lavoratore.
L’assegno funerario spetta al coniuge o, in mancanza, ai figli o, in mancanza, agli ascendenti o, in mancanza, ai collaterali, se hanno i requisiti per fruire delle rendite ai superstiti. In mancanza dei predetti aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte.
L’importo di tale assegno funerario, dal 01.01.2019, può arrivare sino a 10.000,00 euro.
Per chi percepiva in vita una rendita mensile, la domanda va inoltrata all’INAIL, pena decadenza di ogni diritto, entro 90 giorni dalla data in cui l’INAIL ha comunicato agli eredi la possibilità di inoltrare questa domanda; in caso di non titolare di rendita mensile, si ha tempo 3 anni dal decesso.
Nel caso in cui il decesso non sia dovuto al motivo per il quale si percepiva la rendita e se il grado di invalidità fosse superiore ad un determinato grado (dal 65%, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006 valutato secondo le tabelle previste dall’art.. 78 del T.U. 1124/65 e dal 48% per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2007.), gli eredi possono aver diritto allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti. Gli aventi diritto sono sempre il coniuge ed i figli minorenni o maggiorenni studenti od inabili. Anche in questo caso, pena decadenza, la domanda va inoltrata all’Istituto entro 180 giorni dalla data in cui l’INAIL ha comunicato agli eredi la possibilità di inoltrare questa domanda
Cosa serve per inoltrare la richiesta di rendita superstiti e di assegno funerario all’INAIL
Se il defunto era titolare di rendita INAIL
· lettera inail con specificato il motivo per il quale il defunto percepiva la rendita
· scheda istat di morte con cause decesso
· certificazione medica relativa all’ultimo anno di vita
· modulo autocertificazione attestante la data ed il luogo del decesso, chi sono gli eredi aventi diritto, che non vi era sentenza di separazione fra i coniugi e che il superstite non si è risposato dopo la morte del coniuge
· iban erede
· fotocopia carta identità superstite
Se il defunto non era titolare di rendita INAIL
· scheda istat di morte con cause decesso
· certificazione medica relativa all’infortunio od alla malattia professionale che ha portato al decesso l’interessato
· modulo autocertificazione attestante la data ed il luogo del decesso, data e luogo eventuale matrimonio, chi sono gli eredi aventi diritto, che non vi era sentenza di separazione fra i coniugi e che il superstite non si è risposato dopo la morte del coniuge
· iban erede
· fotocopia carta identità superstite
· copia libretto lavoro od estratto inps della persona deceduta
· eventuali giudizi di di idoneità lavorativa rilasciati dal medico competente delle ditte dove aveva lavorato l’assicurato
· Ultima busta paga
Cosa serve per inoltrare la richiesta all’INAIL dello speciale assegno continuativo all’INAIL
· lettera inail con specificato il motivo per il quale il defunto percepiva la rendita
· eventuali redditi degli aventi diritto
· modulo autocertificazione attestante la data ed il luogo del decesso, chi sono gli eredi aventi diritto, che non vi era sentenza di separazione fra i coniugi e che il superstite non si è risposato dopo la morte del coniuge
· iban erede
· fotocopia carta identità superstite
Assegno di incollocabilità INAIL
Il lavoratore che ha subìto un infortunio sul lavoro o contratto una malattia professionale e che non può essere collocato in alcun settore lavorativo a causa delle menomazioni riportate ha diritto all’assegno di incollocabilità.
Si tratta di una prestazione economica che spetta ai lavoratori che non hanno ancora compiuto 65 anni e che sono:
• per gli eventi denunciati fino al 31 dicembre 2006 – titolari di rendita Inail, con grado di inabilità non inferiore al 34% (valutato con le tabelle previste dall’art 78 del T.U.1124/65) e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge;
• per gli eventi denunciati dal 1° gennaio 2007 – titolari di rendita con grado di danno biologico superiore al 20%, e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge.
Assegno per assistenza personale e continuativa
Se il lavoratore ha riportato gravi conseguenze in seguito all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, può richiedere all’INAIL l’assegno per assistenza personale e continuativa, che viene concesso a chi presenta una delle seguenti menomazioni (a seguito di eventi denunciati dopo il 1° gennaio 2007):
· riduzione dell’acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm), o più grave;
· perdita di 9 dita delle mani, compresi i 2 pollici;
· lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei 2 arti inferiori;
· amputazione bilaterale degli arti inferiori (di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra, oppure all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando è impossibile l’applicazione di protesi);
· perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se è possibile l’applicazione di protesi;
· perdita di un arto superiore e di un arto inferiore (sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia, oppure sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia);
· alterazione delle facoltà mentali che apportano gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
· malattie o infermità che rendono necessaria la continua, o quasi continua, degenza a letto.
Non è cumulabile con indennità di accompagnamento riconosciute da altri Enti e decorre dal mese successivo a quanto è stata inoltrata la richiesta all’INAIL.
Cure termali e soggiorni climatici
Il lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale può sottoporsi a trattamenti termali o cure riabilitative, se il medico curante lo ritiene opportuno.
Ne hanno diritto: · i lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta; · i titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale per i quali non è scaduto l’ultimo termine per la revisione;
· i titolari di indennizzo per silicosi e asbestosi, senza limiti di tempo.
In tal caso, l’INAIL rimborsa il viaggio, il soggiorno e le cure
Per le cure terminali, il ciclo di cura ha una durata di 15 giorni, mentre per i soggiorni climatici è di massimo 20 giorni.
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