
Maternità obbligatoria
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure 1 mese e 4 o infine, dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto.
DOCUMENTI |
-carta d’identità -codice fiscale -certificato 7° mese telematico rilasciato da struttura pubblica -se pagamento diretto Mod. SR163 -se domestiche ultimi bollettini
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Maternità Anticipata
In caso di lavoro o gravidanza a rischio la madre può ottenere la maternità anticipata che è un diritto riconosciuto alla lavoratrice anticipando l’astensione dal lavoro rispetto ai termini ordinari per maternità obbligatoria.
L’interdizione anticipata per maternità può essere disposta dall’ASST (gravidanza a rischio) o dall’Ispettorato territoriale del lavoro (lavoro a rischio) al ricorrere di particolari condizioni riguardanti l’ambiente di lavoro, le caratteristiche dell’attività svolta o le condizioni di salute della gestante.
DOCUMENTI |
-carta d’identità -codice fiscale -certificato di interdizione ASL/ispettorato per -anticipo -se pagamento diretto Mod. SR163 -dati dell’azienda (busta paga) |
Maternità posticipata
La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1+4) è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza. Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.
Dal 2019 c’è la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro
-carta d’identità -codice fiscale -certificato 7° mese telematico con indicazione che non sussistono controindicazioni al posticipo rilasciato da struttura pubblica -nulla osta medico del lavoro o dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro nel caso l’azienda non sia tenuta ad avere medico del lavoro – dati dell’azienda (busta paga)
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