
Si tratta di un Fondo, istituito con la legge finanziaria del 2007, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori/trici, deceduti a causa di incidenti mortali sul lavoro. Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall’INAIL, come ad esempio, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc.
Sono esclusi dal beneficio sia i decessi per malattie professionali, sia per quelli riconducibili agli infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 2007, anche se accaduti dopo tale data.
Destinatari della somma, che sarà pagata dall’INAIL, previo il trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Fondo ministeriale sono:
· coniuge;
· figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età, se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili, finché dura l’inabilità;
· genitori naturali o adottivi, ma solo in mancanza di coniugi o figli, se a carico del lavoratore deceduto;
· fratelli e sorelle, sempre se a carico del lavoratore deceduto
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