
Congedo parentale (Maternità facoltativa)
Il congedo parentale compete, ai genitori entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
DOCUMENTI |
-carta d’identità -codice fiscale -codice fiscale figlio -codice fiscale padre -tipologia di lavoro -dati dell’azienda (busta paga)
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Congedo padre
- In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre(congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.
DOCUMENTI |
-carta d’identità -codice fiscale -codice fiscale figlio -dati dell’azienda (busta paga) -codice fiscale della madre
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