
I PERMESSI GIORNALIERI – LEGGE 104
l lavoratore che assiste un familiare disabile grave (con riconoscimento comm3 art. 3 Legge 104/92), parente o affine entro il 2° grado (o entro il 3° grado, in specifiche situazioni), ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, utilizzabili anche in maniera continuativa.
I permessi per assistere il familiare disabile grave possono essere utilizzati dal lavoratore, a condizione che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno, sono sempre retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile per la pensione.
Per assistere un figlio disabile grave, i permessi giornalieri per legge 104 sono riconosciuti a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono utilizzarli alternativamente. Invece, per assistere un qualsiasi altro familiare disabile grave, i permessi spettano a un solo lavoratore dipendente.
Nel caso in cui il lavoratore debba assistere più disabili gravi può ottenere permessi per ciascuno dei disabili di cui si prende cura, a condizione che l’assistito sia il coniuge o un parente di 1° grado oppure di 2° grado (in specifiche situazioni).
IL CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE DISABILI GRAVI
Il congedo straordinario può essere richiesto per assistere disabili gravi per una durata massima complessiva di 2 anni, per ogni persona assistita e nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Spetta a:
· coniuge convivente del disabile grave;
· padre o madre, nel caso in cui il coniuge del disabile grave manchi o sia deceduto oppure sia affetto da patologie invalidanti;
· uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui padre o madre, anche adottivi, manchino o siano deceduti oppure siano affetti da patologie invalidanti;
· uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del disabile grave, nel caso in cui i figli conviventi del disabile manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti;
· uno dei parenti o affini entro il 3° grado conviventi del disabile grave, nel caso in cui altri fa-miliari del disabile – idonei a prendersene cura – manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti.
Il congedo straordinario non spetta se il disabile è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del familiare non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.
Il lavoratore ha diritto a beneficiare del congedo entro 60 giorni dalla richiesta e può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato. Durante il congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di lavoro, ma gli spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.
https://www.patronato.acli.it/congedo-straordinario-per-lassistenza-ai-disabili-chi-ne-ha-diritto/
ASSISTENZA A FIGLI DISABILI GRAVI: I DIRITTI DEI GENITORI
I genitori di figli disabili gravi con meno di 3 anni possono utilizzare 2 ore di permessi giornalieri orari se lavorano per almeno 6 ore, oppure 1 ora se l’attività lavorativa è inferiore alle 6 ore.
I permessi giornalieri orari possono essere richiesti soltanto se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i permessi giornalieri orari sono utilizzabili, in alternativa, dalla madre o dal padre. Al lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione.
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